Decreto
del Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294
Regolamento
concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti
esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici.
(G.U.
n. 246 del 20 ottobre 2000)
come
modificato e integrato dal
Decreto
del Ministro per i Beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420
(G.U.
n. 280 del 1 dicembre 2001)
Art.
1. Ambito di applicazione
1. Il presente
regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per i lavori
di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto
previsto dall'articolo 10.
3. In relazione
ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non
diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano
compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del d.P.R. n. 34
del 2000, di seguito indicato come "decreto n. 34".
Art.
2. Requisiti generali
1. I requisiti
di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori
previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34.
2. L'iscrizione
dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1,
lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività
economica "conservazione e restauro di opere d'arte".
Art.
3. Requisiti speciali
1. I requisiti
di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori
previsti dall'articolo 1, sono:
a) adeguata idoneità tecnica;
b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese
con più di quattro addetti;
c) adeguata capacità economica e finanziaria.
Art.
4. Idoneità tecnica
1. L'adeguata
idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito
elencati:
a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente
coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;
b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo
di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo
complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica
per cui è chiesta la qualificazione;
c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b),
avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque
anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della
classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei
cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento
della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli
ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al
sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la
qualificazione.
Art.
5. Idoneità organizzativa
1. Le imprese
con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa
dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti
professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per
cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori
di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al quaranta
per cento del medesimo organico.
(comma
così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.m. n. 420 del 2001)
2. In
alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa
dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con
qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali,
come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da
retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di
quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento
dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A
del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.
(comma
così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 420 del 2001)
3. Il calcolo
delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento
all'unità superiore.
4. I
restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1
devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero,
nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di
lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in
entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.
(comma
così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. n. 420 del 2001)
Art.
6. Capacità economica e finanziaria
(articolo
così sostituito dall'articolo 2 del d.m. n. 420 del 2001)
1. L'adeguata
capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze
bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività
bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in
alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto
n. 34.
Art.
7. Restauratore di beni culturali
(articolo
così sostituito dall'articolo 3 del d.m. n. 420 del 2001)
1. Ai fini del
presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che
ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui
all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non
inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria
specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.
2. Per
restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata
in vigore del presente regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto
attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o
della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a
quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha svolto attività di restauro dei beni
predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o
di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare
esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è
stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di
restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha
svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo
almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata
l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro
il 31 dicembre 2001.
Art.
8. Collaboratore restauratore di beni culturali
(articolo
così sostituito dall'articolo 4 del d.m. n. 420 del 2001)
1. Agli effetti
del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si
intende:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea
universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei
beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento
almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una
scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni.
2. Per
collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di
restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di
superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche
in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di
lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato
dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Art.
9. Lavori utili per la qualificazione
1. La
certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 4 è redatta in
conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.
2. Per i lavori
eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi
contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la
specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti
salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito
rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono
stati realizzati.
4. I lavori
possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 4 solo se effettivamente
eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice
non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in
subappalto.
5. Per i lavori
eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del
decreto n. 34.
Art.
10. Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire
lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici
decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le
imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio
nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la
data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si
affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o,
in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto
previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque
richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei
requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.
2. I requisiti
di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora
art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sono dichiarati in sede di
domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una
certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla
tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è
accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Art.
11. Specificità degli interventi
1. Ferma
restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori
previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di
un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara
qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in
possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la
facoltà della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.
Art.
12. Norma transitoria
1. Fino al 31
dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di
beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non
hanno conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di
attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di
lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente
regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c),
sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attività
documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del
bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa.
2. La
sussistenza dei requisiti è determinata, documentata e accertata secondo quanto
stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle
disposizioni vigenti in materia.